Stamattina uno dei miei studenti mi ha invitato a leggere un articolo su Il Messaggero, “Iscriversi in palestra o in piscina: il certificato medico non serve più ma ti obbligano a pagarlo”. Me lo sono letto con attenzione e sono rimasto di stucco, perché quando si veicolano questo genere di informazioni bisognerebbe citare leggi e regolamenti, altrimenti si crea una confusione incredibile in un ambiente, quello sportivo amatoriale, già terribilmente pasticciato.
Ho iniziato a navigare un po’ in rete e, come al solito, quasi tutti i giornali non hanno fatto altro che copiare una notizia ANSA del giorno prima. Il problema, però, persiste. In tutte le strutture sportive in cui si svolgono attività amatoriali (ASD e SSD) potrebbero arrivare decine di opposizioni da parte degli utenti, perché si continua a chiedere il certificato medico per l’attività sportiva, che una volta chiamavamo “di sana e robusta costituzione fisica”.
I giornali hanno battuto immediatamente la ‘notizia’ (che è tutto tranne che una novità) per cui l’obbligo sarebbe stato abolito, facendo intendere a tutti i frequentatori di palestre e centri sportivi che sono “costretti a pagare tra i 30 e i 50 euro il medico”, generando nuovamente la solita tiritera sui social network, dove ci sono gli utenti che si sentono i buoni (fregati!) e le strutture vengono viste come cattive (che fregano!).
In realtà, è vero che il cosiddetto decreto legge FARE del 2013 ha cancellato l’obbligo di presentare il certificato medico per svolgere attività ludico-motoria amatoriale, ma i giornalisti non hanno avuto la giusta cura di leggersi tutto e di chiarire la differenza che ha espresso il legislatore tra attività ludico-motoria e non agonistica. Non parliamo, ovviamente degli atleti che praticano attività sportiva agonistica, che devono sempre sottoporsi a visite specialistiche ed esami clinici approfonditi, esclusivamente in strutture autorizzate di medicina dello Sport, siano esse pubbliche o private.
Andiamo a leggerci l’Articolo 2 del Decreto Ministeriale del 24 aprile 2013: “è definita amatoriale l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva, non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”.
Con il Decreto Legge 21.06.2013 n. 69, all’art. 42 – bis (intestato “Ulteriore soppressione di certificazione sanitaria“) si stabilisce che “al fine di salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori onerosi accertamenti e certificazioni, è soppresso l’obbligo di certificazione per l’attività ludico-motoria e amatoriale previsto dall’articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 […] e dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013″. Però, “rimane l’obbligo di certificazione presso il medico o il pediatra di base per l’attività’ sportiva non agonistica. Sono i medici o pediatri di base annualmente a stabilire, dopo anamnesi e visita, se i pazienti necessitano di ulteriori accertamenti come l’elettrocardiogramma“.
Questo significa che tutti i tesserati alle Associazioni o Società Sportive Dilettantistiche affiliate ad Enti di promozione sportiva sono da considerarsi atleti non agonisti e per tanto per essi continua ad esistere l’obbligo di certificazione medica non agonistica. La responsabilità nel caso di assenza del certificato è del presidente della associazione/società sportiva non agonistica !
Nota a margine
Per chi volesse approfondire, ecco cosa dice l’Articolo 3 Decreto Ministeriale 24 aprile 2013:
“1. Si definiscono attività sportive non agonistiche quelle praticate dai seguenti soggetti:
a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;
b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;
c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale.